AVVISO AI BENEFICIARI DEI BANDI GAL INFORMATIVA ANTIMAFIA

Premesso che gli Organismi pagatori sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia con le modalità previste dagli artt. 83 e ss. del D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni e dalla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni nella fase di erogazione dei contributi;

Si comunica a tutti i beneficiari dei bandi (ad eccezione degli Enti pubblici) che, in relazione alla “Nota esplicativa su specifici aspetti procedurali a valere sulla sottomisura 19.2” n. 030/0016220 del 05/12/2019  pervenuta dalla Autorità di Gestione della  Regione Puglia afferente alla disciplina in materia di INFORMATIVA ANTIMAFIA, per tutte le domande di pagamento presentate, il GAL è tenuto a richiedere l‘INFORMATIVA ANTIMAFIA ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., della circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e s.m.i. per un valore di contributo concesso superiore a 25.000 euro.

Il GAL acquisisce l’informativa antimafia relativa ad ogni beneficiario, dalla Regione Puglia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

A tal fine i beneficiari sono tenuti a caricare sul proprio fascicolo aziendale i seguenti moduli:

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.

 

I documenti dovranno essere firmati in originale, allegati in formato .PDF unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità ed inseriti nell’apposita sezione del fascicolo aziendale

Validità delle informazioni antimafia

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione (art. 86 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i), salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario ed inserite all’interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione.

Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta Agea potrà effettuare il pagamento “sotto condizione risolutiva” (art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii). Il venir meno dei requisiti previsti dalla citata normativa sarà considerata causa di decadenza dei pagamenti relativi alle domande e si provvederà alla revoca dei pagamenti effettuati e al recupero coattivo degli stessi.

Per ulteriori informazioni consulta la documentazione allegata e visita il sito della Prefettura di Foggia.

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia e adempimenti a carico degli stessi Agea: