A pagina 15 del bando in oggetto, è scritto “In tutti i casi, i modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi”. Che si intende per vani tecnici e di servizio all’interno di un agriturismo?

L’indicazione del bando è finalizzata al rispetto dell’art.4 della Legge Regionale 13 dicembre, n.42 “Disciplina dell’agriturismo” il quale sancisce che “ gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici .

Orientativamente, per l’individuazione della nozione di volume tecnico ammissibile, bisogna fare riferimento a tre ordini di parametri:

  1. la costruzione non deve avere nessun tipo di autonomia (parametro funzionale) ma essere strumentale all’edificio principale (es. contenimento impianti);
  2. deve essere accertato che non è stato possibile collocare gli impianti all’interno dell’edificio principale e che la soluzione di creare un vano tecnico sia stata una scelta progettuale obbligata;
  3. deve esserci una correlazione tra le dimensioni del vano tecnico e le funzioni che è chiamato a svolgere.